Richiesta di divorzio
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SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
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Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.
L’accordo da inoltrare al Comune di Ornavasso potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via P.E.C. al seguente indirizzo: comune.ornavasso@legalmail.it
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Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile;
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi anche se nato al di fuori del matrimonio).
• Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
• Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le fasi dell'accordo:
• prenotazione di appuntamento all'ufficio Stato Civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
• il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato con le seguenti modalità:
• versamento con bollettino di conto corrente postale n. 17181280 intestato alla Tesoreria del Comune di Ornavasso – causale: diritto fisso – articolo 12 c.6 – Legge 162/2014) ovvero mediante bonifico bancario effettuato al seguente identificativo: IBAN IT13W0569645440000005101X73 intestato alla Tesoreria del Comune di Ornavasso – causale: diritto fisso – articolo 12 c.6 – Legge 162/2014)
• l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
• nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
• La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Prenotazione appuntamento:
• email: demografici@ornavasso.it
• telefono: +39 0323 838371 - Marco Benedetto Cerini
• fax: 0323 836494
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Riferimenti normativi:
• Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
• Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supplemento Ordinario n. 84)
ALLEGATI: modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
• Modello di dichiarazione per separazione (8.69kb - PDF)
• Modello di dichiarazione per divorzio (11.51kb - PDF)
• Modello di dichiarazione per modifica condizioni (11.36kb - PDF)
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
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Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.
L’accordo da inoltrare al Comune di Ornavasso potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via P.E.C. al seguente indirizzo: comune.ornavasso@legalmail.it
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Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile;
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi anche se nato al di fuori del matrimonio).
• Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
• Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le fasi dell'accordo:
• prenotazione di appuntamento all'ufficio Stato Civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
• il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato con le seguenti modalità:
• versamento con bollettino di conto corrente postale n. 17181280 intestato alla Tesoreria del Comune di Ornavasso – causale: diritto fisso – articolo 12 c.6 – Legge 162/2014) ovvero mediante bonifico bancario effettuato al seguente identificativo: IBAN IT13W0569645440000005101X73 intestato alla Tesoreria del Comune di Ornavasso – causale: diritto fisso – articolo 12 c.6 – Legge 162/2014)
• l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
• nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
• La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Prenotazione appuntamento:
• email: demografici@ornavasso.it
• telefono: +39 0323 838371 - Marco Benedetto Cerini
• fax: 0323 836494
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Riferimenti normativi:
• Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
• Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supplemento Ordinario n. 84)
ALLEGATI: modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
• Modello di dichiarazione per separazione (8.69kb - PDF)
• Modello di dichiarazione per divorzio (11.51kb - PDF)
• Modello di dichiarazione per modifica condizioni (11.36kb - PDF)
Responsible office
Name | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Person in charge | Avv. Filippo Cigala Fulgosi |
||||||||
Staff | Marco Benedetto Cerini - Donatella Rodà | ||||||||
Address | Piazza del Municipio n.10 | ||||||||
Phone |
0323.838322 - 0323.838371 |
||||||||
Fax |
0323.836494 |
||||||||
demografici@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it |
|||||||||
PEC |
comune.ornavasso@legalmail.it |
||||||||
Opening times |
|
Forms
- modello di dichiarazione per divorzio[.pdf 39,77 Kb - 16/11/2015]
Last edit: 16/11/2015 10:19:31